Art. 16 — Libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili
Fatte salve le procedure di salvaguardia di cui agli articoli 30 e 31 del presente decreto, nonche' il quadro di vigilanza del mercato stabilito dal regolamento CE n. 765/2008, non e' vietata, o limitata od ostacolata la libera circolazione, la messa a disposizione sul mercato o l'uso delle attrezzature a pressione trasportabili, che siano conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
