Art. 30 — Procedura di salvaguardia dell'Unione
L'operatore economico, o altro soggetto interessato, al termine della procedura di cui all'articolo 29, commi 3 e 4, puo' attivare la procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, presentando osservazioni contro le misure adottate dall'autorita' di vigilanza del mercato. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera giustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza adotta le misure necessarie ad assicurare il ritiro dal proprio mercato delle attrezzature a pressione trasportabili non conformi e ne informa la Commissione europea. Qualora la Commissione, all'esito della procedura di salvaguardia di cui all'articolo 31 della direttiva 2010/35/UE, comunichi una decisione con cui si considera ingiustificata la misura adottata da uno Stato membro, l'autorita' di vigilanza la ritira.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
