Art. 15 — Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi
Il marchio Pi e' definito nell'allegato II al presente decreto. Il marchio Pi e' apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonche' sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza. Il marchio Pi e' apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza. Il marchio Pi e' seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che e' intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, e' accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformita' a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile e' preceduto dal marchio Pi.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
