Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)attrezzature a pressione trasportabili:
- 1)tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto;
- 2)le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonche' per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto;
- 3)le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- b)allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a:
- 1)allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»;
- 2)allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» e' sostituito da «Stato membro»;
- 3)allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, cosi' come l'articolo 3, lettere f) e b), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» e' sostituito da «Stato membro»;
- c)immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea;
- d)messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito;
- e)uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili;
- f)ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili;
- g)richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state gia' rese disponibili all'utilizzatore finale;
- h)fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- i)rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;
- l)importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo;
- m)distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili;
- n)proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilita' delle attrezzature a pressione trasportabili;
- o)operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili;
- p)operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attivita' commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito;
- q)valutazione della conformita': la valutazione e la procedura di valutazione della conformita' stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- r)marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformita' stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
- s)rivalutazione della conformita': la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformita' delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE;
- t)ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- u)ispezione intermedia: l'ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- v)verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- z)organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attivita' di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA);
- aa)accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
- bb)autorita' di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all'articolo 17, comma 1, del presente decreto;
- cc)organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli articoli 20 e 26 del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'articolo 22;
- dd)notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea;
- ee)vigilanza del mercato: le attivita' svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- ff)autorita' di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
