Art. 31 — Attrezzature a pressione trasportabili conformi che presentano un rischio per la salute e la sicurezza
Se l'autorita' di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1, ritiene che le attrezzature a pressione trasportabili, pur se conformi alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto, presentino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure per garantire che tali attrezzature a pressione trasportabili, all'atto della loro immissione sul mercato, non presentino piu' tale rischio o che le attrezzature siano, a secondo dei casi, ritirate dal mercato o richiamate entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata. L'operatore economico garantisce l'adozione di misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione trasportabili interessate che ha messo a disposizione sul mercato o che utilizza in tutta l'Unione europea. L'autorita' competente informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. Tali informazioni includono, in particolare, i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione trasportabili interessate, l'origine e la catena di fornitura delle attrezzature, la natura del rischio connesso, nonche' la natura e la durata delle misure adottate.
Testo vigente dal 15 giugno 2012
