Art. 120 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378

Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, si faccia riferimento all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, od all'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge. (( Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
  • b)all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.";
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
  • 3)il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
  • 4)il comma 8 e' sostituito dai seguenti: " 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione. 8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con onere a carico della liquidazione.";
  • c)al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
  • d)al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti: " n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
  • p)liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
  • e)dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
  • f)dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto. 2. Fanno parte della massa passiva:
  • a)le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
  • b)i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
  • c)i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
  • a)le generalita' identificative del creditore;
  • b)l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
  • c)l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
  • d)il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito. Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili. 4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";
  • g)all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
  • 3)al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";
  • 4)al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
  • 5)al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";
  • 6)al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
  • 7)il comma 6 e' abrogato;
  • h)all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
  • 2)il comma 5 e' abrogato;
  • i)dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto. 3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
  • l)l'art. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva. 2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. 3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
  • m)all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
  • 3)Il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
  • 4)dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori. 7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
  • n)al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
  • o)all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
  • 1)al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
  • 2)alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
  • 3)la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
  • p)l'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.". ))

Testo vigente dal 12 luglio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1995 al 12 luglio 1996. 281 parole tolte, 1184 parole aggiunte in 42 capoversi.

a) il comma 2 tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 2 e' abrogatotolto: .aggiunto: ;

aggiunto: b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

tolto: baggiunto: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall'art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, per i revisori dei conti degli enti locali.";

aggiunto: 2) il comma 2 tolto: dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: " 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni tolto: con popolazione sino aggiunto: fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati tolto: tra aggiunto: fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio tolto: presso gli uffici centrali aggiunto: o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno tolto: e le prefetture, presso gli uffici centrali e localiaggiunto: , del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, tolto: tra i segretari aggiunto: fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, tolto: tra aggiunto: anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";

tolto: caggiunto: 3) il primo periodo del comma 7 tolto: dell'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "il aggiunto: e' sostituito dai seguenti: "Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione … il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero aggiunto: dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti tolto: per i aggiunto: dei dirigenti dello Stato.";

tolto: daggiunto: 4) il comma 8 tolto: dell'articolo 4 e' sostituito dai seguenti: " 8. Gli amministratoriaggiunto: , il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di … operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratoriaggiunto: , il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale. 8-bis. Gli amministratori aggiunto: ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto tolto: alle dimensioni dell'ente e aggiunto: alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente tolto: lo- cale aggiunto: locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione. 8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale tolto: fosse documentatamente aggiunto: sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 6, incaricare professionisti aggiunto: o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, tolto: avente la durata massima di un anno, autorizzato dal Ministro dell'interno con proprio decreto, su proposta dell'organo straordinario di liquidazione, con aggiunto: con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime … del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista tolto: dall'articolo aggiunto: dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con tolto: oneri aggiunto: onere a carico della liquidazione.";

tolto: e)aggiunto: c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;

aggiunto: d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti: " n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;

Mostra gli altri 34 capoversi cambiati

aggiunto: p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";

aggiunto: e) dopo il comma 1 tolto: dell'articolo aggiunto: dell'art. 5 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed tolto: alla attivazione di mutui passivi aggiunto: ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";

f) tolto: la lettera g) del comma2 dell'articolo 6 aggiunto: dopo l'art. 5 e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto. 2. Fanno parte della massa passiva:

aggiunto: a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;

aggiunto: b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;

aggiunto: c) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:

aggiunto: a) le generalita' identificative del creditore;

aggiunto: b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;

aggiunto: c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;

aggiunto: d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito. Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili. 4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

aggiunto: g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";

aggiunto: 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";

aggiunto: 3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";

aggiunto: 4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";

tolto: gaggiunto: 5) al comma 3 tolto: dell'articolo 6 dopo la lettera e) e' aggiunta la aggiunto: sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " tolto: e-bis). debiti fuori bilancio sorti entro il 12 giugno 1990, non compresi nei provvedimenti di riconoscimento adottati dall'ente locale e riconosciuti legittimi dall'organo straordinario di liquidazione aggiunto: b) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.";

tolto: h)aggiunto: 6) al comma 5 la lettera e) tolto: del comma 5 dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" aggiunto: e la lettera g) e' abrogata;

tolto: iaggiunto: 7) il comma 6 tolto: dell'articolo 6 aggiunto: e' abrogato;

aggiunto: h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";

aggiunto: 2) il comma 5 e' abrogato;

tolto: l) il primo periodo del comma 7 dell'articolo 6aggiunto: i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto. 3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";

aggiunto: l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: "aggiunto: Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione aggiunto: e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva. 2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva tolto: tra aggiunto: disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione tolto: di cui al precedente comma 4 ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di leggetolto: , con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla leggeaggiunto: . Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva. 3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";

m) tolto: al comma 2 dell'articolo 10 le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni aggiunto: all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";

tolto: n) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dai seguenti: "Per le spese della liquidazione l'organoaggiunto: 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. L'organo straordinario di liquidazione tolto: degli enti dissestati puo' richiedere un'anticipazione sul mutuo di risanamento, che e' autorizzata dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro il limite del dieci per cento dell'importo complessivo. L'anticipazione viene concessa dal Direttore generale della Cassa depositi e prestiti assumendo i poteri del consiglio di amministrazione al quale viene comunicata alla prima adunanza utileaggiunto: , in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";

aggiunto: 3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";

aggiunto: 4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori. 7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";

tolto: o) all'articolo 12, comma 2aggiunto: n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le paroleaggiunto: : "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";

tolto: p)aggiunto: o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

aggiunto: 1) al comma 4 la lettera c) tolto: del comma 4 dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";

tolto: qaggiunto: 2) alla lettera e) del comma 4 tolto: dell'articolo 14 dopo le parole: "Cassa depositi e prestititolto: ;" sono aggiunte le seguentiaggiunto: " sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";

tolto: raggiunto: 3) la lettera d) del comma 5 tolto: dell'articolo 14 e' abrogata aggiunto: e' soppressa;

tolto: s) l'articoloaggiunto: p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15tolto: . aggiunto: (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personaletolto: .aggiunto: ). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in … la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Statoaggiunto: , su richiesta dell'ente da presentarsi entro tolto: sessanta aggiunto: 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art120 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari