Art. 8 — Libretto di lavoro
L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' cosi' modificato:
- a)il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";
- b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.". L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.
Testo vigente dal 26 gennaio 1995
