Art. 4 — Orario di lavoro nelle aziende industriali

L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' cosi' modificato:

  • a)nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni";
  • b)il quarto comma e' abrogato. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
  • a)da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
  • b)da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
  • c)da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".

Testo vigente dal 26 gennaio 1995

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758~art4 · fonte del testo

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