Art. 7 — Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Testo vigente dal 26 gennaio 1995
