Art. 10 — Prospetti paga
L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Testo vigente dal 26 gennaio 1995
