Art. 22 — Carte d'identità
Il capo dell'ufficio consolare rilascia le carte d'identita' ai cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE. ((Resta ferma per i cittadini di cui al primo periodo la facolta' di presentare domanda di rilascio della carta d'identita' elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalita' organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale)). 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 gennaio 2026, n. 11
16con decorrenza dal 1 giugno 2026
La L. 19 gennaio 2026, n. 11, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° giugno 2026".
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
