Art. 20 — Cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi

1.Il cittadino che risiede all'estero puo' presentare all'ufficio consolare la domanda per il cambiamento ed aggiunte di nomi e cognomi di cui al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per il successivo inoltro al prefetto della provincia in cui si trova il Comune in cui costui ha avuto la sua ultima residenza ovvero al prefetto della provincia in cui si trova il Comune di iscrizione AIRE del richiedente. 2. Nel caso di domanda presentata ai sensi del comma 1, le affissioni previste dagli articoli 86 e 90 sono effettuate in via informatica ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 3. Fino al 31 dicembre 2010 le suddette affissioni, effettuate in forma cartacea nell'albo consolare, continuano ad avere effetto di pubblicita' legale, al pari di quelle disposte nei siti informatici.

Testo vigente dal 13 maggio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-02-03;71~art20 · fonte del testo