Art. 23 — Documenti di viaggio provvisori
(( L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. Per i cittadini europei non rappresentati e' acquisita l'autorizzazione delle competenti autorita' del Paese di cittadinanza. )) Il documento di viaggio provvisorio e' rilasciato:
- a)in caso di furto, smarrimento, distruzione o temporanea indisponibilita' del passaporto o di altro documento di viaggio, previa denuncia all'ufficio consolare;
- b)in tutti i casi in cui il capo dell'ufficio consolare lo ritiene necessario o opportuno. Quando lo ritiene opportuno, il capo dell'ufficio consolare da' notizia all'autorita' di frontiera italiana o degli altri Paesi dell'Unione europea del documento di viaggio da lui rilasciato.
Testo vigente dal 16 febbraio 2018
