Art. 29 — Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
Il capo dell'ufficio consolare trasmette al pubblico ministero presso il tribunale competente, ai sensi del comma 2, ogni utile dato istruttorio al fine di promuovere procedimenti relativi all'interdizione, all'inabilitazione e all'amministrazione di sostegno nei confronti di cittadini residenti nella circoscrizione. Competente a pronunciarsi sull'interdizione, sull'inabilitazione e sull'amministrazione di sostegno di cittadini residenti all'estero e' il tribunale di ultima residenza in Italia. Se il soggetto interessato non ha mai avuto residenza in Italia, e' competente il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione AIRE. Il tribunale provvede, ai sensi dell'articolo 419 del codice civile, all'esame del soggetto interessato avvalendosi, se del caso, di rogatoria consolare. Nell'espletamento della rogatoria, il capo dell'ufficio consolare e' assistito da un consulente tecnico nominato dall'ambasciata o, in mancanza, approvato dal Ministero degli affari esteri. Quando non e' possibile provvedere all'esame di cui al comma 3, il capo dell'ufficio consolare trasmette all'autorita' rogante ogni elemento di prova in suo possesso.
Testo vigente dal 13 maggio 2011
