Art. 54 — Servizi di consultazione degli elenchi telefonici
All'articolo 75 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Servizi di consultazione degli elenchi telefonici";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.";
- c)al comma 2 le parole: "agli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti";
- d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita' provvede affinche' sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorita' puo' imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformita' alle disposizioni dell'articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.";
- e)il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all'articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'articolo 78.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
