Art. 42 — Misure destinate agli utenti finali disabili
All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure destinate agli utenti finali disabili";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta.";
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
