Art. 52 — Disponibilità di servizi
All'articolo 73 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disponibilita' di servizi";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la piu' ampia disponibilita' possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
