Art. 39 — Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici
All'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici";
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.";
- c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocita' di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilita' tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T.";
- d)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
Testo vigente dal 31 maggio 2012
