Art. 20 — Risoluzione delle controversie tra imprese

Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l'Autorita', a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.".

Testo vigente dal 31 maggio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70~art20 · fonte del testo

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