Art. 2 — Funzioni e compiti dello Stato
Sono riservati allo Stato i seguenti compiti:
- a)riconoscimento e sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali e degli organismi nazionali di certificazione;
- b)accordi interprofessionali di dimensione nazionale;
- c)prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario;
- d)raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, anche ai fini del Sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari;
- e)ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali. Lo Stato svolge altresi' compiti di sola disciplina generale e coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta' vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale oltre le 12 miglia; specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Testo vigente dal 19 marzo 2004
