Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:

  • a)ai rapporti internazionali e con le Comunita' europee;
  • b)agli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo;
  • c)alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca;
  • d)all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione, nonche' di materiale seminale; al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei prodotti agricoli;
  • e)al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici;
  • f)alla concessione di marchi di qualita' di prodotti agricoli, salvi i poteri della regione in materia di incremento dei prodotti tipici della Valle, a norma dell'articolo 2, lettera n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
  • g)alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;
  • h)all'ordinamento istituzionale del credito agrario ed alla determinazione dei tassi massimi;
  • i)all'alimentazione;
  • l)al fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche;
  • m)alla istituzione ed alla tenuta dei registri di varieta' e dei libri genealogici;
  • n)al rilascio delle licenze di porto di armi. L'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere b), d) e m) e' delegato alla regione per il proprio territorio. Sono altresi' delegate alla regione le funzioni relative agli adempimenti previsti dal fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche in ordine alle proposte di delimitazione territoriale ed alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie, nonche' ai pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Testo vigente dal 23 maggio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-16;196~art5 · fonte del testo

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