Art. 33 — Funzioni e compiti riservati allo Stato
Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a)la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
- b)l'approvazione di disciplinaritipo per gli aspetti di interesse statale;
- c)la determinazione dei limiti massimi dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni, ove non siano stabiliti con legge;
- d)la ricerca mineraria, la promozione della ricerca mineraria all'estero, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria;
- e)la determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi programmi;
- f)la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le regioni interessate;
- g)l'inventario delle risorse geotermiche;
- h)la definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- i)la determinazione dei limiti massimi delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche, collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
- l)la determinazione dei requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi previsti dalla legislazione statale;
- m)la determinazione degli indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
- n)il riconoscimento dell'idoneita' dei prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
