Autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni In applicazione dell'articolo 17, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto e' presentato all'autorita' amministrativa competente ai sensi delle norme regionali. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 9, all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa tenuta del registro e' di competenza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa trasmissione delle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma 3, del presente decreto, e' di competenza del Ministero della salute per il tramite della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Testo vigente dal 6 maggio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69~art14 · fonte del testo

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