Art. 6 — Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento

Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi piu' i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 29 e all'articolo 4 del regolamento. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, o con ingiustificato ritardo, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Testo vigente dal 6 maggio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari