Art. 9 — Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione, derivanti dall'articolo 64 del regolamento
Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il responsabile dell'imballaggio finale di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l'imballaggio o la presentazione in modo tale da indurre in errore, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l'ingestione e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
Testo vigente dal 6 maggio 2014
