Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le informazioni di cui all'articolo 57 del regolamento, prima di effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della salute se e a chi sia gia' stata concessa un'autorizzazione per un prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Testo vigente dal 6 maggio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69~art7 · fonte del testo

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