Art. 3 — Assistenza per le richieste di informazioni
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce all'autorita' richiedente tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti. A tale fine, esercita i poteri previsti dalla normativa vigente per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. La richiesta di informazioni contiene il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, cui l'autorita' richiedente ha normalmente accesso. La richiesta contiene, altresi', la natura e l'importo del credito. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione puo' pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze informa l'autorita' richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
