Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente decreto fissa le norme di mutua assistenza per il recupero dei Crediti sorti in un altro Stato membro, nelle materie di cui al successivo comma 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai crediti relativi:
- a)alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
- b)ai contributi ed agli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- c)ai dazi all'importazione;
- d)ai dazi all'esportazione;
- e)all'imposta sul valore aggiunto;
- f)alle accise sui tabacchi lavorati, sull'alcole e bevande alcoliche e sugli oli minerali;
- g)alle imposte sul reddito e sul capitale;
- h)alle imposte sui premi assicurativi;
- i)agli interessi, alle penali e sanzioni amministrative, e alle spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorita' adita.
Testo vigente dal 14 aprile 2003
