Art. 23 — Promozioni
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)). ((Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianita', le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.)) I tenenti colonnelli sono ((promossi)) a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 28, comma 3, e, nell'ambio di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui all'articolo (( 30, comma 2-bis, lettera a))). La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata e, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i generali di corpo d'armata. Per i rimanenti gradi si provvede con determinazione del Comandante Generale. La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
