Art. 24 — Annullamento della valutazione
(( La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianita' che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 e' annullata. Il Comandante generale ha facolta' ((annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1)) nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravita'. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)). All'ufficiale e' data comunicazione ((dell'annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno determinata. Il provvedimento ((...)) di annullamento della valutazione di cui al comma 1 ((...)) e' disposto con determinazione dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
