Art. 22 — Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento
Il Ministro dell'economia e delle finanze approva gli elenchi e le graduatorie di merito per l'avanzamento a scelta ai gradi di colonnello e generale. Il Comandante Generale approva gli elenchi e le graduatorie di merito per i gradi da tenente a tenente colonnello. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito approvati, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati, sono non idonei all'avanzamento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)). Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
