Art. 15 — Norme procedurali
Le commissioni di avanzamento sono convocate, ai sensi dell'articolo 14, dal Comandante Generale della Guardia di finanza con propria determinazione ((e, per l'espletamento delle proprie attivita', possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale)). I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il Presidente si pronuncia per ultimo. Le commissioni sono validamente costituite con la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020
