Art. 1 — Ambito di applicazione
Il presente decreto disciplina, in attuazione della delega prevista dall'articolo 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, i ruoli e le relative dotazioni organiche, il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali e reca disposizioni attinenti allo stato giuridico degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella 6 allegata al presente decreto. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 31 marzo 2000, n. 78, il Comandante Generale ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata della Guardia di finanza con posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni. Il Generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza piu' anziano in ruolo, ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianita', se il primo ricopre la carica di Comandante generale, assume la carica di Comandante in Seconda. Il Comandante in Seconda:
- a)e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata del Corpo;
- b)sulla base delle direttive e delle deleghe ricevute dal Comandante Generale, con il quale coopera, esercita attivita' di gestione nei settori del personale, delle operazioni e dell'area logistico amministrativa, svolgendo, altresi', attivita' propositiva e consultiva nei confronti del Comandante Generale ai fini delle determinazioni inerenti alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attivita' dei comandi del Corpo.
- b-bis)rimane in carica per un periodo pari ((a due anni)), salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge. 6 ((4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 giugno 2010, n. 79
6La L. 3 giugno 2010, n. 79 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal comma 3 dell'art. 1, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera a), numero 1), del presente articolo.
Testo vigente dal 7 luglio 2017
