I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che e' composta:

  • a)per l'avanzamento al grado di tenente generale, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;
  • b)per l'avanzamento al grado di maggiore generale, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia cui e' demandato anche il compito di relatore;
  • c)per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo ordinario, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo, da due maggiori generali e dal direttore della divisione forze armate di polizia al quale e' demandato anche il compito di relatore;
  • d)per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo degli ufficiali medici di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo o da un maggiore generale, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado piu' elevato o in possesso di maggiore anzianita' di grado. Nelle commissioni di avanzamento di cui alle lettere 6), o) e d) le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di tutti i membri nella commissione di cui alla lettera a), di almeno tre membri della commissione di cui alla lettera b) e di almeno cinque membri nelle commissioni di cui alle lettere o) e d).

Testo vigente dal 20 dicembre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-13;1366~art8 · fonte del testo

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