Art. 2 — Denominazioni di vendita e altre indicazioni
Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
- a)i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identita' del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;
- b)il termine «bianco» puo' essere utilizzato per:
- 1)lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
- 2)lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unita' ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);
- c)l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;
- d)l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;
- e)sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantita' netta;
- f)lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), puo' essere riportata la sola denominazione di vendita;
- g)i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantita' superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I puo' essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.
Testo vigente dal 28 febbraio 2004
