Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni

[1]Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)la lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 e' sostituita dalla seguente: "d) essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione di cui all'articolo 5.";
  • b)all'allegato B, capitolo V, punto 4, e' aggiunta la seguente lettera: "e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale per usi diversi da quello tecnologico in connessione con la denominazione commerciale.";
  • c)all'allegato C, il capitolo III e' sostituito dal seguente:

[2]"Capitolo III Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di stomaci, vesciche e budella lavati, salati o essiccati e/o riscaldati.

[3]Oltre alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II dell'allegato B, gli stabilimenti che procedono al trattamento di stomaci, vesciche e budella debbono rispettare le seguenti condizioni:

  • 1)le materie prime devono provenire da animali che, dopo le ispezioni ante mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al consumo umano;
  • 2)i prodotti che non possono essere mantenuti a temperatura ambiente debbono essere immagazzinati fino al momento della spedizione nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti che non sono ne' salati ne' essiccati debbono essere mantenuti a una temperatura inferiore a 3oC;
  • 3)le materie prime debbono essere trasportate dal macello d'origine allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed eventualmente refrigerate in funzione del tempo trascorso tra la macellazione e la raccolta delle materie prime. I veicoli e i contenitori adibiti al trasporto debbono avere le superfici interne lisce e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la durata del trasporto;
  • 4)deve essere previsto un locale per il magazzinaggio del materiale di confezionamento e di imballaggio;
  • 5)il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
  • 6)l'impiego di legno e' vietato; tuttavia, e' autorizzato l'uso di palette di legno per il trasporto dei recipienti contenenti i prodotti in questione.".

Testo vigente dal 29 marzo 2000

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;71~art1 · fonte del testo

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