Unita' di valutazione multidimensionale L'unita' di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volonta' della persona con disabilita' e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali. Sono componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale:

  • a)la persona con disabilita';
  • b)l'esercente la responsabilita' genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
  • c)la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;
  • d)un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
  • e)uno o piu' professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
  • f)un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
  • g)ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita' di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
  • h)il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilita', senza oneri a carico della finanza pubblica. Possono partecipare all'unita' di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilita' o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), e senza oneri a carico della pubblica amministrazione:
  • a)il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, o il caregiver di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  • b)un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
  • c)un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita, anche del terzo settore;
  • d)referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilita' fruisce di servizi o prestazioni, anche informale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalita' di riordino e unificazione, all'interno delle unita' di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attivita' e dei compiti svolti dalle unita' di valutazione multidimensionale operanti per:
  • a)l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
  • b)l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilita' gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
  • c)l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
  • d)la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
  • e)l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112. Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unita' di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unita' stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali. Il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonche' nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilita' non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c). Nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalita' con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unita' di valutazione operanti presso le Case di Comunita' di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unita' di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarieta' della presa in carico e degli interventi di sostegno. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 14 maggio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-05-03;62~art24 · fonte del testo

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