Art. 3 — Modifiche alla Parte quarta
Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
- a)all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalita» e le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
- b)all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Testo vigente dal 9 aprile 2008
