Art. 20 — Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- b)alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
- c)al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'articolo 138 o» le parole: «della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
- d)al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in fine, le parole: «, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.
Testo vigente dal 27 aprile 2006
