Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:
- a)gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;
- b)la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura nel Titolo III;
- c)gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;
- d)il secondo e terzo comma dell'articolo 411;
- e)il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;
- f)la dizione "sentito il Consiglio Superiore delle Miniere" agli articoli 8, 282, 349, 644 e 687 bis;
- g)l'articolo 678, ultimo comma. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:
- a)articoli 10, 11, 41, 50 e 51;
- b)i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
