Art. 50 — Misure generali per le aree di deposito
I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonche' i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilita' e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
