Art. 48 — Attrezzature di salvataggio
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
