Art. 11 — Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive
Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attivita', al fine di:
- a)prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- b)impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
