Art. 8 — Riunione di prevenzione e protezione dai rischi
La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con piu' di 5 addetti. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9. Il datore di lavoro trasmette all'Autorita' di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.
Testo vigente dal 14 dicembre 1996
