Art. 22 — Supporto per la partecipazione al procedimento
Per le finalita' di cui all'articolo 21, la persona con disabilita' puo' anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attivita' di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volonta' e delle preferenze. La persona di cui al comma 1 puo' essere scelta dalla persona con disabilita' anche tra i componenti dell'unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b), d), e) e f), e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilita'. In fase di riordino e di unificazione delle unita' di valutazione multidimensionale ai sensi dell'articolo 24, commi 4, 5 e 6, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, sono stabilite le modalita' con le quali le medesime unita' garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui al comma 1, qualora la persona con disabilita' non ne scelga un'altra, fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2.
Testo vigente dal 14 maggio 2024
