Art. 18 — Progetto di vita
1. Il progetto di vita e' diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilita' per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. 2. Il progetto di vita individua, per qualita', quantita' ed intensita', gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali. Nel progetto di vita sono, altresi', comprese le misure previste a legislazione vigente per il superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed esclusione sociale, nonche' gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 3. La persona con disabilita' e' titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. La persona con disabilita' puo' chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4. 4. Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuita' degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario. 5. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle relative competenze, garantiscono l'effettivita' e l'omogeneita' del progetto di vita, indipendentemente dall'eta' e dalle condizioni personali e sociali. 6. L'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Progetto di vita delle persone con disabilita'). - 1. Le persone con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Testo vigente dal 14 maggio 2024
