La persona con disabilita' o chi la rappresenta, oltre che con le modalita' di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, puo' avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalita' giuridica, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilita' o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento. Le regioni possono individuare ulteriori punti di ricezione dell'istanza. L'istanza puo' essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni. La persona con disabilita' puo' allegare all'istanza una proposta di progetto di vita. La proposta di progetto di vita puo' essere presentata anche successivamente all'avvio del procedimento. L'avvio del procedimento e' comunicato all'istante da parte del responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dell'avvio del procedimento contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

  • a)la data di presentazione dell'istanza o dell'assenso manifestato alla commissione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, per l'elaborazione del progetto di vita;
  • b)nel caso di cui all'articolo 15, comma 3, l'indicazione della trasmissione del certificato della condizione di disabilita' e del deposito della documentazione;
  • c)l'indicazione che la persona con disabilita' puo' farsi assistere da una persona che lo supporta ai sensi dell'articolo 22;
  • d)la data entro cui termina il procedimento per la redazione del progetto di vita. La persona con disabilita' puo' rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se gia' definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento. Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, salva diversa disposizione regionale.

Testo vigente dal 14 maggio 2024

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