Art. 9 — Autorità competenti e organismi competenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 204 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le autorita' competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
tolto: a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi apparecchi;
tolto: b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera a). Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti, nel settore della compatibilita' elettromagnetica, organismi competenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), secondo la procedura riportata nel capo II. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai sensi delle norme di cui al capo II.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art9 · fonte del testo
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