Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.

Abrogato dal 10 novembre 2007

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 410 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La rispondenza alle norme di compatibilita' elettromagnetica degli apparecchi radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformita' predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi notificati della Unione europea. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini della valutazione della compatibilita' elettromagnetica, dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

tolto: a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle apparecchiature terminali radiotrasmittenti;

tolto: b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli apparecchi radiotrasmittenti. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, e' tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita':

tolto: a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;

tolto: b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

tolto: c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo e' rilasciato sulla base di un rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione europea. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilita' elettromagnetica secondo la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati, oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art. 1, comma 1, lettera g). Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art8 · fonte del testo

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