Art. 10 — Funzioni delle autorità competenti - Vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 433 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le autorita' competenti di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno i seguenti compiti:
tolto: a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui all'art. 4;
tolto: b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilita' elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi;
tolto: c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformita' degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi alle prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facolta' di disporre verifiche e controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i commercianti nonche' presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
tolto: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
tolto: b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
tolto: c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorita' competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli organismi competenti ed i laboratori accreditati. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' con propri provvedimenti affidare, non in esclusiva, attivita' di verifica ad istituti, enti o laboratori, purche' dotati di comprovate capacita' tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono stabiliti limiti e modalita' operative e puo' essere determinata la durata dell'affidamento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri le autorita' competenti di cui al comma 1, i nominativi degli organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonche' i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art10 · fonte del testo
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